Collegato Lavoro: le principali novità per la somministrazione
La Legge n.203/2024 entra in vigore il 12 gennaio
Il 28 dicembre 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n.203/2024 recante “Disposizioni in materia di lavoro”, c.d. Collegato Lavoro.
Il provvedimento, che entra in vigore il 12 gennaio, introduce una serie di novità, alcune delle quali riguardano nello specifico il settore della somministrazione lavoro e impattano direttamente sull’operato delle APL. In particolare segnaliamo:
1. RIMOZIONE DELLA CAUSALE IN CASO DI IMPIEGO IN SOMMINISTRAZIONE A TERMINE DI LAVORATORI APPARTENENTI ALLE FASCE DEBOLI
I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola, o di ammortizzatori sociali, e con lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati non necessitano dell’indicazione della causale di ricorso al contratto, ove prevista. Il nuovo regime di acausalità opera solo in caso di lavoro a termine tramite Agenzia, e non anche in caso di assunzione diretta a tempo determinato; qualora l’Agenzia impieghi un soggetto appartenente ad una delle platee sopra esplicitate, l’utilizzatore è esonerato dal dover fornire – e l’Agenzia dal dovergli richiedere – le condizioni di ricorso del contratto a termine;
2. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO – ELIMINAZIONE DEL TERMINE TEMPORALE DEL 30 GIUGNO 2025 PER LA SOMMINISTRAZIONE A TERMINE
La Legge abroga il quinto e sesto periodo dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2015 che prevedevano un limite temporale alla somministrazione a termine, oltre i 24 mesi, del lavoratore assunto dall’Agenzia con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
3. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO – RIMOZIONE DEL LIMITE DEL 30% ALLA SOMMINISTRAZIONE A TERMINE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI
La Legge amplia le fattispecie di esenzione dal limite di contingentamento del 30% previsto in caso di somministrazione a tempo determinato, in particolare sarà ora esente dal limite percentuale del 30%, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, la somministrazione a termine conclusa:
a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;
b) da imprese start-up innovative di cui all’articolo 25, commi 2 e 3, del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;
c) per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015;
d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di specifiche opere audiovisive;
e) per sostituzione di lavoratori assenti;
f) con lavoratori di età superiore a 50 anni (platea già esistente in quanto lavoratori “svantaggiati”).
4. ATTIVITÀ STAGIONALI: NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA
Il legislatore amplia la definizione di attività stagionale estendendola all’intensificazione dell’attività lavorativa, nonché a esigenze tecnico -produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa. La norma delega alla contrattazione collettiva comparativamente più rappresentativa l’individuazione di tali attività stagionali affermando altresì la validità retroattiva degli accordi già sottoscritti alla data di entrata in vigore della Legge 203/2024.
5. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO PER ASSENZA INGIUSTIFICATA C.D. DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI
Il Collegato Lavoro prevede che in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore ai 15 giorni comporti la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore, salvo che questi dimostri l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l’assenza.
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