Attività irregolari di somministrazione del personale: inasprimento del regime sanzionatorio

Le principali novità del Decreto Legge n.19/2024 (cd. Decreto PNRR)

Il Decreto Legge n.19/2024 (cd. Decreto PNRR) ha introdotto nuove disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare rafforzando il sistema sanzionatorio sugli appalti irregolari, sulla somministrazione non autorizzata, irregolare e fraudolenta.

La finalità della norma di legge è quella di fronteggiare il fenomeno, sempre più in crescita, della somministrazione abusiva di personale, spesso dissimulata da contratti di appalto e di distacco fittizi. Le modifiche attuate dalle nuove disposizioni legislative introducono sanzioni penali che prevedono fino all’arresto dei soggetti responsabili di violazioni di particolare gravità.

Vediamo nello specifico su quali disposizioni interviene il legislatore e che hanno carattere di interesse per la somministrazione di lavoro:

  1. Per la somministrazione di lavoro da parte di soggetti privi di autorizzazione, sia nella fattispecie dell’esercizio non autorizzato della attività di somministrazione, sia nella fattispecie dell’utilizzatore che ricorre alla somministrazione di soggetti non autorizzati o fuori dai limiti previsti, le precedenti sanzioni di sola ammenda di euro 50 vengono sostituite con l’arresto fino a un mese per ogni lavoratore occupato o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato per ogni giornata di lavoro;
  2. Per l’esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione, immutata la pena dell’arresto ma aumentano gli importi dell’ammenda se non vi è scopo di lucro;
  3. Per l’esercizio non autorizzato dell’attività di ricerca, selezione o dell’attività di supporto alla ricollocazione professionale, l’ammenda amministrativa viene sostituita con la pena dell’arresto fino a 3 mesi o dall’ammenda da euro 900 ad euro 4.500.
  4. Per l’appalto e il distacco irregolare, utilizzatore e somministratore sono puniti con l’arresto fino a un mese o dell’ammenda di € 60,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.
  5. Per la somministrazione fraudolenta, ovvero quando la somministrazione è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono punti con la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

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