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Divieto di Licenziamento e Contratto di Rioccupazione

Vediamo insieme alcune delle principali novità del D.L.73 del 25 maggio 2021 c.d. Decreto “Sostegni-biscontenente le “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali“, in vigore da oggi 26 maggio 2021.

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DIVIETO DI LICENZIAMENTO ART 40

In applicazione dell’art. 40 resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale ordinaria fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020. Mentre a partire dal 1° luglio 2021, le imprese manufatturiere e delle costruzioni che non ricorreranno alla CIG Covid-19 non saranno più soggette al divieto di licenziamento.

Si applica il divieto di avviare le procedure o procedere a licenziamenti collettivi e/o per giustificato motivo oggettivo:

  • fino al 30 giugno 2021 per tutti i datori di lavoro;
  • fino al 31 ottobre 2021, per i datori di lavoro destinatari del FIS, CIGD, FSBA;
  • fino al 31 dicembre 2021, per le imprese che utilizzeranno la Cassa integrazione ordinaria, anche dal primo di luglio (il ricorso alla cassa è esonerato da contribuzione addizionale);

Dal 1 luglio e fino al 31 ottobre 2021 è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro di soggetti disoccupati.

Condizione per l’assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione di un progetto individuale di inserimento della durata di 6 mesi.

Al termine del periodo di inserimento ( 6 mesi ) le parti possono recedere dal contratto con preavviso decorrente dal medesimo termine, se nessuna delle due parti recede il contratto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L’esonero contributivo previsto è pari al 100% dei contributi previdenziali nel limite massimo di euro 6.000 annui per i primi 6 mesi di contratto.

Condizione essenziale per la fruizione di tale esonero è che i datori di lavoro non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per GMO o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento ( 6 mesi ) o il licenziamento collettivo o individuale per GMO di un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale del dipendente assunto con gli esoneri, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero.

Questo esonero è cumulabile con gli esoneri previsti dalla legislazione vigente ed è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea, dunque non è immediatamente applicabile.

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